Conforme al Regolamento UE — Direttiva (UE) 2015/2302, al Decreto Presidenziale greco Π.Δ. 7/2018 (ΦΕΚ Α' 12/29.1.2018) e alla Legge greca 2251/1994 sulla tutela dei consumatori.
1. Riferimenti normativi
Le presenti condizioni recepiscono e riflettono, in particolare:
- il Regolamento UE — Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati;
- il Decreto Presidenziale greco Π.Δ. 7/2018 «Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302...» (ΦΕΚ Α' 12/29.1.2018), che ha recepito la Direttiva nell’ordinamento ellenico in vigore dal 1° luglio 2018, seguendone puntualmente l’articolato;
- la Legge greca 2251/1994 «Προστασία των Καταναλωτών» (nella versione codificata da ultimo con Υ.Α. 5338/2018), quale disciplina generale a tutela del consumatore, applicabile in aggiunta alle norme specifiche sui pacchetti turistici — in particolare per quanto riguarda il divieto di clausole abusive nei contratti standard (art. 2) e l’espressa esclusione dei pacchetti turistici dal diritto generale di recesso di 14 giorni previsto per i contratti a distanza (art. 3ιβ), che NON si applica in questa materia, essendo sostituito dal regime speciale descritto alla sezione 6.
In caso di difformità tra il presente testo e la normativa vigente al momento della prenotazione, prevale quest’ultima.
2. Definizioni essenziali
Organizzatore: Olympos Touristiki Ependitiki S.A., con sede in Paralias 54, 60100 Katerini, Grecia, titolare della licenza di agenzia di viaggi (Ειδικό Σήμα Λειτουργίας / MHTE) n. 0936E60000061800, che combina e vende, direttamente o tramite un rivenditore/tour operator terzo, il pacchetto turistico oggetto del contratto.
Viaggiatore: qualsiasi persona che intende concludere un contratto o ha diritto a viaggiare in base a un contratto di pacchetto turistico concluso con l’Organizzatore.
Pacchetto turistico: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici (trasporto, alloggio, noleggio auto, altri servizi turistici) ai fini dello stesso viaggio, ai sensi dell’art. 3 P.D. 7/2018 (art. 3 Direttiva 2015/2302).
3. Modalità di pagamento
Acconto alla prenotazione: all’atto della prenotazione è richiesto il versamento di un acconto pari al 30% del prezzo totale del pacchetto, a conferma dell’avvenuta prenotazione.
Saldo: il saldo del prezzo dovrà pervenire all’Organizzatore entro 30 giorni prima della data di partenza (termine che può essere più ampio — fino a 35 giorni — per pacchetti che includono voli charter, ed essere ridotto per prenotazioni effettuate a ridosso della partenza, nel qual caso è normalmente richiesto il pagamento dell’intero prezzo al momento della prenotazione).
Mancato pagamento: il mancato versamento dell’acconto o del saldo entro i termini indicati, previa messa in mora con la concessione di un congruo termine per adempiere, autorizza l’Organizzatore a risolvere il contratto e a trattenere le penali di cancellazione previste alla sezione 6, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.
Metodi di pagamento accettati: bonifico bancario, carta di credito/debito — dettagli comunicati in fase di prenotazione. Le eventuali commissioni bancarie relative al pagamento sono a carico del viaggiatore, salvo diversa indicazione.
Acquisti online: le prenotazioni effettuate tramite acquisto online (es. sito web) devono essere saldate per intero e immediatamente al momento della prenotazione. In caso di cancellazione, l’importo spettante verrà restituito rispettando la tabella delle penali di cancellazione di cui alla sezione 6.
4. Revisione del prezzo dopo la conclusione del contratto
Il prezzo del pacchetto può essere aumentato dopo la conclusione del contratto soltanto se il contratto stesso si riserva espressamente tale possibilità e unicamente per compensare le variazioni intervenute in relazione a: (a) il prezzo del trasporto passeggeri dovuto al costo del carburante o di altre fonti energetiche; (b) il livello di tasse o diritti imposti da terzi non direttamente collegati all’Organizzatore, incluse le tasse turistiche, di atterraggio o di imbarco/sbarco; (c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto (art. 9 P.D. 7/2018; art. 10 Direttiva 2015/2302).
L’aumento è comunicato al viaggiatore su supporto durevole, con giustificazione e relativo calcolo, entro e non oltre 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto.
Soglia dell’8%: qualora l’aumento superi l’8% del prezzo totale del pacchetto, si applica il regime delle modifiche significative: il viaggiatore può, entro un congruo termine, accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere alcuna penale, con diritto al rimborso integrale di quanto versato.
In modo simmetrico, il viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo corrispondente a ogni diminuzione dei costi sopra indicati (a, b, c) intervenuta dopo la conclusione del contratto e prima dell’inizio del pacchetto; l’Organizzatore può detrarre le spese amministrative effettivamente sostenute, dimostrandole su richiesta del viaggiatore.
5. Cessione della prenotazione ad un altro viaggiatore
Il viaggiatore può cedere il contratto a una persona che soddisfi tutte le condizioni applicabili al pacchetto (es. requisiti di documento di viaggio, eventuali limiti di età), dandone comunicazione all’Organizzatore su supporto durevole con ragionevole preavviso. Un preavviso di almeno 7 giorni prima della partenza è considerato in ogni caso ragionevole (art. 8 P.D. 7/2018; art. 9 Direttiva 2015/2302).
Il cedente e il cessionario sono responsabili in solido per il pagamento del saldo del prezzo, nonché per le eventuali commissioni, spese o altri costi supplementari derivanti dalla cessione, di cui l’Organizzatore informa il viaggiatore con l’indicazione del relativo importo effettivo.
6. Recesso del viaggiatore prima della partenza
Il viaggiatore può recedere dal contratto in qualsiasi momento prima dell’inizio del pacchetto. In tal caso può essergli richiesto il pagamento di una penale di recesso adeguata e giustificata all’Organizzatore (art. 11 §1 P.D. 7/2018; art. 12 §1 Direttiva 2015/2302).
In assenza di penali standardizzate concordate, la penale corrisponde al prezzo del pacchetto al netto del risparmio di costi e delle entrate generate dall’impiego alternativo dei servizi turistici, che l’Organizzatore dimostra su richiesta del viaggiatore. Le presenti condizioni generali prevedono invece la seguente tabella standardizzata, commisurata al periodo intercorrente tra la comunicazione del recesso e la data di partenza e al risparmio di costi/possibilità di rivendita tipicamente attesi per questa tipologia di pacchetti — valori indicativi, da tarare sui costi reali dell’Organizzatore:
| Periodo prima della partenza | Penale di recesso* | Note |
|---|---|---|
| Oltre 45 giorni | Spese di gestione pratica (€50 a persona) | Più eventuali costi non rimborsabili già sostenuti verso fornitori terzi (voli, biglietteria, ecc.) |
| Da 45 a 30 giorni | 30% del prezzo totale | |
| Da 29 a 15 giorni | 50% del prezzo totale | |
| Da 14 a 8 giorni | 75% del prezzo totale | |
| Da 7 giorni alla partenza / mancata presentazione (no-show) | 100% del prezzo totale | Nessun rimborso |
* Per i pacchetti che includono voli charter, tariffe aeree non rimborsabili, eventi a capienza limitata o altri servizi a condizioni di cancellazione più restrittive imposte dai fornitori, il contratto specifico può prevedere che l’intero prezzo sia non rimborsabile fin dal momento della prenotazione, oppure scaglioni più severi di quelli sopra indicati: tale circostanza è sempre comunicata al viaggiatore prima della conclusione del contratto.
Su richiesta del viaggiatore, l’Organizzatore fornisce una giustificazione dell’importo della penale applicata.
Nota: il diritto generale di recesso di 14 giorni previsto per i contratti a distanza e fuori dai locali commerciali (art. 3ιβ L. 2251/1994) non si applica ai pacchetti turistici, che sono regolati esclusivamente dal presente regime speciale.
7. Recesso senza penale per circostanze inevitabili e straordinarie
Il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto prima dell’inizio del pacchetto senza corrispondere alcuna penale, qualora si verifichino circostanze inevitabili e straordinarie nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze che incidano in modo significativo sull’esecuzione del pacchetto, o sul trasporto dei passeggeri verso la destinazione (es. gravi rischi per la sicurezza, calamità naturali, epidemie, conflitti). In tal caso il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati, ma non a un indennizzo supplementare (art. 11 §2 P.D. 7/2018; art. 12 §2 Direttiva 2015/2302).
8. Annullamento del pacchetto da parte dell’Organizzatore
8.1 Numero minimo di partecipanti non raggiunto
Se il contratto subordina espressamente l’effettuazione del pacchetto al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti (indicato nel contratto/nella conferma di prenotazione), l’Organizzatore può annullare il pacchetto senza indennizzo, dandone comunicazione al viaggiatore entro i seguenti termini minimi:
| Durata del pacchetto | Preavviso minimo | Riferimento |
|---|---|---|
| Superiore a 6 giorni | 20 giorni prima della partenza | Art. 11 §3(a) P.D. 7/2018 |
| Da 2 a 6 giorni | 7 giorni prima della partenza | Art. 11 §3(a) P.D. 7/2018 |
| Inferiore a 2 giorni | 48 ore prima della partenza | Art. 11 §3(a) P.D. 7/2018 |
In tal caso il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale e tempestivo di tutti i pagamenti effettuati, senza ulteriore indennizzo.
8.2 Circostanze inevitabili e straordinarie o impossibilità sopravvenuta
L’Organizzatore può altresì annullare il contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza indennizzo aggiuntivo, qualora sia impossibilitato ad eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie, dandone comunicazione al viaggiatore senza ritardo ingiustificato. Anche in questo caso il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale, ma non a un indennizzo supplementare (art. 11 §3(b) P.D. 7/2018; art. 12 §3(b) Direttiva 2015/2302).
9. Rimborsi
Tutti i rimborsi dovuti ai sensi delle sezioni 6, 7 e 8 sono corrisposti senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 14 giorni dalla data di risoluzione del contratto (art. 11 §4 P.D. 7/2018; art. 12 §4 Direttiva 2015/2302), di norma con lo stesso mezzo di pagamento utilizzato dal viaggiatore, salvo diverso accordo espresso.
10. Tutela in caso di insolvenza dell’Organizzatore
In conformità all’art. 16 P.D. 7/2018 (art. 17 Direttiva 2015/2302), l’Organizzatore garantisce, mediante idoneo contratto assicurativo/garanzia finanziaria, il rimborso di tutti i pagamenti effettuati dai viaggiatori o per loro conto, nella misura in cui i servizi non siano prestati a causa dell’insolvenza dell’Organizzatore, nonché — ove il pacchetto includa il trasporto passeggeri — il rimpatrio dei viaggiatori.
Garante/Assicuratore: AIG Europe S.A. (succursale ellenica) — Polizza Assicurativa per Perdite Finanziarie n. P2311008946, con periodo di copertura 05.03.2026 – 05.03.2027 (efficacia retroattiva dal 05.03.2024), massimale aggregato €1.000.000,00, con sotto-massimale specifico per insolvenza/fallimento pari a €20.000,00 per evento e complessivamente per la durata della polizza, e copertura rimpatrio per insolvenza fino a €1.500,00 per viaggiatore e fino a €100.000,00 complessivamente.
Lettera di garanzia operativa: Alpha Bank, Filiale di Katerini (0940) — Lettera di Garanzia n. GRH030981 – 816/Δ200891/52552, importo €5.000,00, a favore di OLYMPOS TOURISTIKI EPENDITIKI S.A. (P.IVA/ΑΦΜ 094403384), a beneficio dello Stato Ellenico / Ministero del Turismo – Ente Nazionale Ellenico del Turismo, con validità fino al 02.06.2029.
11. Clausole abusive e nullità parziale
Nessuna clausola delle presenti condizioni è intesa, né deve essere interpretata, in senso tale da limitare i diritti inderogabili riconosciuti al viaggiatore dalla Direttiva (UE) 2015/2302, dal P.D. 7/2018 o dalla Legge 2251/1994; ai sensi dell’art. 2 della Legge 2251/1994, le clausole che risultassero eccessivamente svantaggiose o non trasparenti per il consumatore sono nulle limitatamente a tale parte, restando valido ed efficace il resto del contratto.
12. Legge applicabile e foro competente
Il contratto è disciplinato dalla legge greca. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il foro di Katerini, fatti salvi i diritti inderogabili che la legge del Paese di residenza abituale del viaggiatore, ove diversa dalla Grecia, gli riconosca in base al Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) e al Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis).
Il viaggiatore residente nell’Unione Europea può inoltre rivolgersi alla piattaforma europea di risoluzione delle controversie online (ODR), disponibile all’indirizzo ec.europa.eu/consumers/odr, o all’organismo greco di risoluzione alternativa delle controversie competente per il settore turistico.
